Informazioni sui Certificati anagrafici online o in ufficio

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A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani possono scaricare (da ANPR) i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
– Anagrafico di nascita
– Anagrafico di matrimonio
– di Cittadinanza
– di Esistenza in vita
– di Residenza
– di Residenza AIRE
– di Stato civile
– di Stato di famiglia
– di Stato di famiglia e di stato civile
– di Residenza in convivenza
– di Stato di famiglia AIRE
– di Stato di famiglia con rapporti di parentela
– di Stato Libero
– Anagrafico di Unione Civile
– di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

E’ inoltre possibile ottenere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche (nascita, famiglia anagrafica, stato civile, residenza, cittadinanza, esistenza in vita).

Se cerchi in merito a Certificati ed estratti richiesti mediante posta ordinaria, fax o posta elettronica, clicca qui.

Certificati di stato civile

Descrizione

L’ufficiale dello stato civile rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge con particolare riferimento agli atti di nascita dei minori e degli adottati, i certificati e gli estratti per riassunto o per copia integrale di nascita, matrimonio, decesso e cittadinanza.

Certificato di nascita (riporta i soli dati essenziali relativi l’evento della nascita: nome e cognome del nato, data e luogo di nascita, numero, parte, serie ed anno dell’atto). Il certificato è rilasciabile ai residenti anche se nati in altro Comune.

Certificato di matrimonio (riporta i soli dati essenziali relativi l’evento del matrimonio: nome e cognome, data e luogo di nascita degli sposi, numero, parte, serie ed anno dell’atto). Il certificato è rilasciabile ai residenti anche se nati in altro Comune.

Certificato di morte  (riporta i soli dati essenziali relativi il decesso: nome e cognome, data e luogo di nascita del deceduto, numero, parte, serie ed anno dell’atto)

Estratto per riassunto dell’atto di nascita (riporta anche le eventuali annotazioni marginali integrative apposte sull’atto e, a richiesta di chi ne ha titolo, le generalità dei genitori del nato)

Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (riporta anche le eventuali annotazioni marginali integrative apposte sull’atto originale: regime patrimoniale, separazione, divorzio)

Estratto per riassunto dell’atto di morte (riporta anche le eventuali annotazioni marginali integrative apposte sull’atto originale)

Estratto per copia integrale dell’atto di nascita (consiste nella copia esatta dell’atto originale)

Estratto per copia integrale dell’atto di matrimonio  (consiste nella copia esatta dell’atto originale)

Estratto per copia integrale dell’atto di morte (consiste nella copia esatta dell’atto originale)

Tutte le certificazioni e gli estratti possono essere sostituiti da una dichiarazione scritta su un normale foglio di carta e presentata o spedita a qualsiasi ufficio o gestore di pubblico servizio o ai privati che vi consentono.

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Servizi Demografici:

  • Mauro Conti
  • Martina Arvieri

TEMPI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Rilascio immediato, fatte salve eventuali necessità di particolari e complesse ricerche d’archivio, nel qual caso il termine del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana (iure sanguinis) è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta (comma 2-bis dell’art. 14 del D.L. n. 113/2018).

COSTI A CARICO DELL’UTENTE

Nessuno

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Codice Civile (art. 450);
  • Legge 31 ottobre 1955, n. 1064, “Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile”;
  • D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, “Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile”;
  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

NOTE

Certificati ed estratti richiesti mediante posta ordinaria o posta elettronica.

Ai sensi della vigente legislazione in materia di comunicazione tra privati e pubbliche amministrazioni, qualsiasi istanza potrà essere presa in considerazione solo se pervenuta:
– in cartaceo – posta ordinaria o fax – con firma autografa ed allegato un documento d’identità valido;
– via PEC o mail ordinaria con allegata la scansione dell’istanza cartacea con firma autografa ed allegato un documento d’identità valido;
– via PEC o mail ordinaria munita di firma in digitale.
L’istanza deve contenere le generalità complete del richiedente ed il motivo della richiesta.

In tutti i casi, ad evitare il rilascio di certificati od estratti inerenti persone estranee rispetto a quanto richiesto, le istanze devono contenere cognome e nome e data di nascita comprensiva di giorno, mese ed anno di nascita inerenti la persona della quale sono richiesti i documenti, eventuale data di matrimonio nel caso di richiesta di certificato od estratto dell’atto di matrimonio, eventuale data di morte nel caso di richiesta di certificato od estratto di morte.

In difetto delle predette disposizioni le istanze non verranno prese in considerazione e non sarà possibile il rilascio di alcun certificato.

Certificati anagrafici

Descrizione

L’Ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione della professione, arte o mestiere, la condizione non professionale ed il titolo di studio, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco (artt. 33 e 35 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Certificato di residenza
Il certificato di residenza è il certificato d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di
Jolanda di Savoia e certifica il requisito della dimora abituale.
Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione scritta su un normale foglio di carta e presentata o spedita a qualsiasi ufficio o gestore di pubblico servizio o ai privati.
Qualora il richiedente non sia l’interessato alla certificazione o persona della sua famiglia, occorre richiedere per iscritto il documento. Detta richiesta deve essere corredata dalle generalità del richiedente e debitamente sottoscritta.

Certificato di stato di famiglia
Il certificato di stato di famiglia certifica la composizione della famiglia anagrafica e cioè l’ insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione scritta su un normale foglio di carta e presentata o spedita a qualsiasi ufficio o gestore di pubblico servizio o ai privati.
Tutte le persone risultanti ad uno stesso indirizzo, in una medesima unità immobiliare, risulteranno in un unico stato di famiglia, purchè legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi.
Ogni stato di famiglia ha un Intestatario Scheda (IS) che è la persona a cui far riferimento per le relazioni fra i vari componenti.
Qualora il richiedente non sia l’interessato alla certificazione o persona della sua famiglia, occorre richiedere per iscritto il documento. Detta richiesta deve essere corredata dalle generalità del richiedente e debitamente sottoscritta.

Certificato di esistenza in vita
Il certificato di esistenza in vita è il documento con il quale l’Ufficiale d’Anagrafe dichiara di non aver ricevuto, alla data del rilascio, notizia del decesso della persona.
Si richiede presentandosi agli sportelli dell’ufficio
anagrafe.
Requisiti: è’ necessario essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di
Jolanda di Savoia.
Questo certificato può essere sostituito con una dichiarazione scritta dall’interessato su un normale foglio di carta e presentata o spedita a qualsiasi ufficio pubblico o gestore di pubblico servizio o ai privati.
Qualora il richiedente non sia l’interessato alla certificazione o persona della sua famiglia, occorre richiedere per iscritto il documento. Detta richiesta deve essere corredata dalle generalità del richiedente e debitamente sottoscritta.

Certificato di stato libero
E’ un certificato che serve a comprovare la libertà di stato di una persona, anche per poter contrarre matrimonio.
Questo certificato può essere sostituito con una dichiarazione scritta dall’interessato su un normale foglio di carta e presentata o spedita a qualsiasi ufficio pubblico o gestore di pubblico servizio o ai privati.
Qualora il richiedente non sia l’interessato alla certificazione o persona della sua famiglia, occorre richiedere per iscritto il documento. Detta richiesta deve essere corredata dalle generalità del richiedente e debitamente sottoscritta.

Certificato di cittadinanza
Il certificato di cittadinanza certifica il possesso della cittadinanza italiana. Pertanto viene rilasciato soltanto ai cittadini italiani.
Questo certificato può essere sostituito con una dichiarazione scritta dall’interessato su un normale foglio di carta e presentata o spedita a qualsiasi ufficio pubblico o gestore di pubblico servizio o ai privati.
Qualora il richiedente non sia l’interessato alla certificazione o persona della sua famiglia, occorre richiedere per iscritto il documento. Detta richiesta deve essere corredata dalle generalità del richiedente e debitamente sottoscritta.


I certificati richiesti per usi che consentono il rilascio in esenzione dall’imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972 e leggi speciali), € 0,26 per diritti di segreteria (salvo i casi di esenzione totale).

Per documenti da produrre all’estero per i quali sia prescritta la legalizzazione, dopo il rilascio l’interessato dovrà rivolgersi all’ufficio legalizzazioni della Prefettura di Ferrara. L’Ufficio Anagrafe non è autorizzato a richiedere alla prefettura le legalizzazioni richieste dai cittadini.

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Servizi Demografici:

  • Mauro Conti
  • Martina Arvieri

CERTIFICATI ED ESTRATTI RICHIESTI MEDIANTE POSTA ORDINARIA O POSTA ELETTRONICA.

Ai sensi della vigente legislazione in materia di comunicazione tra privati e pubbliche amministrazioni, qualsiasi istanza potrà essere presa in considerazione solo se pervenuta:

–  in cartaceo – posta ordinaria o fax – con firma autografa ed allegato un documento d’identità valido (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000);
 via PEC o mail ordinaria con allegata la scansione dell’istanza cartacea con firma autografa ed allegato un documento d’identità valido art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000);
via PEC o mail ordinaria munita di firma in digitale (art. 65, D.Lgs. n. 82/2005).

 

L’istanza deve contenere le generalità complete del richiedente ed il motivo della richiesta.
Qualora fossero richiesti estratti per riassunto di atti di nascita con indicazione di paternità e maternità o estratti per copia integrale di atti di nascita, l’istanza dovrà essere prodotta dall’interessato o altro soggetto munito di delega ad agire per conto dell’interessato (art. 38, comma 3-bis, D.P.R. n. 445/2000), con indicazione del motivo giuridicamen
te rilevante derivante dallo stato di filiazione o legittimazione (art. 1, comma 1, L. n. 1064/1955; art. 3, D.P.R. n. 432/1957; art. 107, comma 1, D.P.R. n. 396/2000). L’eventuale delega dovrà essere trasmessa unitamente all’istanza con il corredo di copia del documento d’identità del delegante e del delegato.
In tutti i casi, ad evitare il rilascio di certificati od estratti inerenti persone estranee rispetto a quanto richiesto, le istanze devono contenere cognome e nome e data di nascita comprensiva di giorno, mese ed anno di nascita inerenti la persona della quale sono richiesti i documenti, eventuale data di matrimonio nel caso di richiesta di certificato od estratto dell’atto di matrimonio, eventuale data di morte nel caso di richiesta di certificato od estratto di morte.


I certificati anagrafici e le copie integrali degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) sono rilasciati previa applicazione dell’imposta di bollo pari a 16,00 euro dovuta per ciascun certificato e per ciascuna copia integrale (Allegato “A” Tariffa Parte I, D.P.R. n. 642/1972). L’imposta di bollo deve essere materialmente consegnata all’ufficio al momento del rilascio.


Si rende noto che nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana il termine di rilascio dei certificati richiesti è previsto in sei mesi (art. 14, comma 2-bis, D.L. n. 113/2018).
In difetto delle descritte prescrizioni le istanze non verranno prese in considerazione e non sarà possibile il rilascio di alcun certificato od estratto.

TEMPI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Certificati richiesti allo sportello: rilascio immediato, fatte salve eventuali necessità di particolari e complesse ricerche d’archivio, nel qual caso il termine del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

COSTI A CARICO DELL’UTENTE

Imposta di bollo nella misura di Euro 16.00 più euro 0.52 diritti di segreteria, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

–  Legge 31 ottobre 1955, n. 1064, “Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile”
D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, “Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile”;
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
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